Quando un cliente richiede un servizio di consulenza ambientale il primo passo che compio è quello di effettuare un sopralluogo in sito, utile a valutare tutte le specifiche del rifiuto che viene prodotto dall’attività dell’azienda. Durante questa fase preliminare, spesso e volentieri, emerge una problematica che di norma viene sottovalutata sia dai titolari dell’azienda sia dai dipendenti che gestiscono operativamente i rifiuti in oggetto. Il problema a cui faccio riferimento è quello della scorretta gestione del deposito temporaneo di rifiuti.
Cosa significa?
Significa che gli scarti che provengono dalla lavorazione non vengono adeguatamente smistati ma accatastati alla rinfusa, non vengono segnalati tramite cartelli o etichette riportanti i rispettivi codici CER (o EER) e i quantitativi accumulati spesso superano a vista d’occhio i limiti consentiti dalla legge.
Nello sfortunato caso di un controllo da parte delle autorità competenti, una situazione simile esporrebbe l’azienda ad un grosso rischio sia di carattere sanzionatorio sia penale perché, di fatto, trattasi di gestione non autorizzata di rifiuti.
Ma andiamo per gradi.
Contenuti di questo articolo:
Cosa s’intende per deposito temporaneo di rifiuti?
Il deposito temporaneo di rifiuti – definito nell’Art.183 comma 1 lettera bb) del T.U.A. (Testo unico Ambientale D.lvo 152/2006) – fa riferimento al raggruppamento dei rifiuti risultanti dalle attività ordinarie e straordinarie di un’azienda, destinati al successivo recupero o smaltimento, precedentemente alla raccolta.
Questi può avere luogo solo nell’area in cui i rifiuti sono prodotti, oppure, nel caso di imprese che effettuano piccole attività di manutenzione presso cantieri esterni, nella sede dell’impresa stessa.
Essendo un’operazione “precedente alla raccolta” non vi è alcun bisogno di richiedere specifica autorizzazione, purché si rispettino determinate condizioni.
Quali sono le condizioni che legittimano il deposito temporaneo di rifiuti?
1) Limite di stoccaggio, quantitativo e temporale
Una condizione estremamente importante è quella che riguarda i limiti temporali e quantitativi di stoccaggio. Il T.U.A. specifica che il produttore dei rifiuti ha due possibilità:
- avviare al recupero o smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità
- avviarli a recupero o smaltimento una volta raggiunti i 30Mc complessivi, di cui al massimo 10Mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso anche se non viene raggiunto il quantitativo massimo consentito, lo stoccaggio in deposito temporaneo non può mai superare un anno.
ATTENZIONE: A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla malattia Covid-19 è entrata in vigore, il 29 aprile 2020 la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge n.18/2020 (c.d. Cura Italia). Come stipulato dall’art. 113-bis in ottemperanza con le disposizioni in relazione alla prevenzione degli incendi, il deposito temporaneo dei rifiuti era consentito fino ad un quantitativo massimo doppio ed il limite temporale non poteva avere una durata superiore di diciotto mesi. L’art. 113-bis è stato abrogato con l’entrata in vigore, il 19 luglio 2020, della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), riportando di fatto limiti quantitativi e temporali alla situazione originaria sopra descritta.
2) Categorie omogenee di rifiuti
Pensare che i rifiuti possano essere accatastati tutti insieme senza alcun criterio particolare significa peccare d’ingenuità. I rifiuti devono necessariamente essere separati per categorie omogenee. Questo richiede un lavoro preventivo di classificazione e successivo stoccaggio per codice CER avendo cura, laddove vi siano rifiuti pericolosi, che questi non vengano a contatto tra loro: è infatti possibile che la vicinanza tra sostanze pericolose di uguale o diversa composizione chimica li renda suscettibili alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici.
3) Etichettatura e imballaggio
Una volta raggruppati correttamente per categorie omogenee, si procede all’imballaggio dei rifiuti e alla loro etichettatura. In base alla classificazione i rifiuti dovranno essere confezionati in imballaggi di adeguata resistenza (per esempio big-bags, recipienti, serbatoi fissi e mobili), tenendo conto delle proprietà chimico fisiche che li contraddistinguono, ed etichettati in relazione al rispettivo codice CER facendo attenzione ad evidenziare eventuali caratteristiche di pericolo.
4) Inquinanti organici persistenti (POP’S)
Nel caso in cui ci si ritrovi a gestire rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, come ad esempio diossine, PCB o aldrin, si fa riferimento alle norme tecniche contenute nel regolamento (CE) 850/2004 (modificato poi con il regolamento 1342/2014/UE).
5) Registro di carico e scarico
La corretta compilazione del registro di carico e scarico è un’altra importante condizione affinché il deposito temporaneo di rifiuti sia gestito legalmente e in assenza di autorizzazione, come riportato dall’art. 208, che definisce le norme in materia di autorizzazioni, comma 17:
Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m).
Conosci l’importanza del registro di carico e scarico nella gestione dei rifiuti? Ne abbiamo parlato qui.
Quali sono i rischi per le aziende in caso di gestione non autorizzata di rifiuti?
Nell’eventualità in cui anche solo una delle suddette condizioni dovesse venire meno, il deposito temporaneo di rifiuti verrebbe di conseguenza considerato deposito preliminare o di messa in riserva: un’attività questa che, se sprovvisti di regolare autorizzazione, sfocerebbe in reato di gestione non autorizzata di rifiuti (ex art. 256 T.U.A. 152/2006) sanzionabile penalmente nell’aggravante in cui vi siano rifiuti pericolosi.
In conclusione…
Come sottolineo consuetamente ai miei clienti, la gestione dei rifiuti non può essere lasciata al caso o all’improvvisazione, non solo per via dei rischi – penali, sanzionatori o eventuali minacce alla sicurezza – in cui l’azienda negligente può incorrere ma anche perché non sono più considerabili come accettabili atteggiamenti di disinteresse nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.
Al fine di prevenire questi e molti altri rischi, affidati ad un Consulente Esperto che sappia guidare la tua azienda durante tutte le fasi che riguardano la gestione dei tuoi rifiuti.
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