I 3 errori più comuni che le aziende commettono nella gestione dei rifiuti speciali

martelletto del giudice: gestire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi può portare a sanzioni giuridiche

Quasi tutte le aziende che si trovano a dover gestire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi spesso incorrono in una serie di errori che si traducono in onerose sanzioni pecuniarie e non solo. In questo articolo parleremo dei 3 errori più comuni commessi dalla aziende con le quali ho collaborato.

La gestione dei rifiuti speciali si accompagna a pratiche rigorose e obbligatorie che devono essere ben padroneggiate dalle aziende e mai (e sottolineo mai) lasciate al caso.

Mi capita talvolta di avere a che fare con aziende produttrici o detentrici di rifiuti che ignorano tali regole o che prendono sotto gamba l’attenzione e il costante monitoraggio che queste richiedono.

Altre volte, ho dovuto dolorosamente confrontarmi con aziende non disposte a farsi carico degli oneri richiesti dalla detenzione dei rifiuti le quali hanno preferito conferire illecitamente, dimenticandosi che l’ambiente che deturpano è anche il loro e quello dei loro cari, così come la salute che compromettono. (Ma questa è un altra storia)

Di norma, le aziende sono propense a mettersi in regola e rispettare le disposizioni normative richieste a chi produce o detiene rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma gli errori, come dicevamo, sono sempre dietro l’angolo.

Quali sono gli errori più comuni nella gestione dei rifiuti speciali?

A seguire una lista dei 3 errori più comuni che spesso mi trovo a riscontrare nelle aziende che devono gestire i rifiuti speciali.

1) Omessa compilazione registro di carico e scarico rifiuti

Il registro di carico e scarico dei rifiuti consente di tenere traccia dei rifiuti prodotti o detenuti dall’azienda e contiene le informazioni relative al loro smaltimento. Si tratta di un documento fondamentale, oggetto di controllo da parte delle autorità preposte. L’ Art. 190 TUA specifica quali soggetti sono obbligati alla compilazione del servizio di carico e scarico e questi sono:

  • Qualsiasi azienda che tratta l’attività di gestione rifiuti
  • Tutte le imprese che si trovano a gestire i rifiuti speciali pericolosi
  • Le imprese che effettuano l’attività di trattamento delle acque e depurazione delle acque reflue
  • Le imprese industriali e artigianali che producono rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi
  • Imprenditori agricoli con volume d’affari annui superiore agli 8000 euro.

Quale sanzione è prevista dalla normativa?

Ai sensi del D.lgs 152/06 Art. 258 comma 2, modificato per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2020, chiunque ometta la compilazione del registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro.

Nel caso in cui invece il registro faccia riferimento ai rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è di 15.000 euro e la massima di 30.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, da un mese a un anno, dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Per quanto riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti le sanzioni si riducono per i rifiuti non pericolosi da 1040 euro a 6.200 euro e per i rifiuti pericolosi invece da 2.070 euro a 12.400 euro.

2) Trasporto di rifiuti senza formulario (con autorizzazione)

Il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) è il documento che accompagna il trasporto dei rifiuti, da ritenersi immancabile nella documentazione del trasportatore.

L’Art. 193 del TUA stabilisce che qualsiasi trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione correttamente compilato in ogni sua parte, ad esclusione dei rifiuti urbani conferiti al centro di raccolta. Sebbene l’importanza del formulario sia spesso sottovalutata dalle aziende, il trasporto dei rifiuti senza formulario o con formulario compilato in maniera inesatta o incompleta, può comportare serie conseguenze sia economiche che giuridiche.

Quale sanzione è prevista dalla normativa?

Ai sensi dell’Art. 258 comma 4 del D.lgs 152/06 chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

Nel caso di rifiuti pericolosi si applica inoltre l’articolo 483 del codice penale, ovvero la reclusione fino a 2 anni. Inoltre nel caso in cui a compiere l’illecito sia stata una persona giuridica (spa, srl, enti etc…) si aggiunge alla sanzione sopra descritta (che verrà applicata alla sola persona fisica) l’ulteriore sanzione disciplinata dall’Art. 25-undicies comma 2 lettera d) del D.lgs 231/01, ovvero la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. (Ogni quota può variare dai 258 euro ai 1549 euro).

In questa sezione non faccio riferimento ad aziende prive dell’autorizzazione al trasporto. Nel caso in cui non si disponga nemmeno di quest’ultima, la questione diviene più complessa. Ne scriverò di più in un’articolo specifico che riguarderà l’Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e il Traffico illecito di rifiuti.

3) Mancata o tardiva presentazione MUD

Il M.U.D (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’annualità precedente.

Le stesse imprese aventi l’obbligo della compilazione del registro di carico e scarico, detengono anche quello relativo alla presentazione del M.U.D. entro il 30 Aprile di ogni anno, fatto salvo per l’annualità 2021 per cui è stato prorogato al 16 Giugno. Sono escluse le aziende con meno di dieci dipendenti le quali invece hanno l’obbligo di dichiarazione annuale per i soli rifiuti pericolosi. 

Quale sanzione è prevista dalla normativa?

La sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata presentazione del M.U.D., ai sensi dell’Art. 258 comma 1 del D.lgs 152/06, modificato anche quest’ultimo dall’art. 4 del D.lgs. n. 116/2020, va da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 10.000 euro. Nel caso in cui la presentazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, si applicherà invece la sanzione pecuniaria ridotta da 26 euro a 160 euro.

In conclusione…

Come si evince dall’articolo, il mondo dei rifiuti è ben più insidioso di quello che erroneamente si può pensare. Se non si è guidati da un professionista o si sottovaluta l’importanza delle normative, incorrere in una sanzione, o peggio, in un procedimento penale non è poi così improbabile.

Per gestire e risolvere qualsiasi criticità legata al complesso mondo dei rifiuti, il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un Consulente Esperto il quale fornirà il giusto supporto all’azienda tutelandola dalla possibilità di incorrere in serie (e dispendiose) complicazioni.