La maggior parte di noi quando sente parlare di aliquote IVA, pensa subito alla classica imposta sul valore aggiunto pari al 22% del prezzo imponibile del bene o servizio. Per chi ha un minimo di esperienza, sa che però, a seconda del tipo di bene o servizio che si acquista, possono essere applicate aliquote diverse, per esempio l’iva è al 4% per alimenti e bevande oppure al 10% per le utenze domestiche o i medicinali.
Un’altro caso in cui è consentita l’applicazione dell’iva del 10% al privato cittadino è quello degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in questo caso l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione può di fatto applicare al proprio cliente l’iva al 10% anziché al 22%.
Questo si traduce ovviamente in un grosso risparmio.
Ma l’iva al 10% per lo smaltimento dei rifiuti delle ristrutturazioni è possibile?
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Quali attività svolte nell’ambito di una ristrutturazione possono godere dell’iva agevolata?
Per quanto riguarda l’estensione di tale agevolazione bisogna stabilire se queste attività siano accessorie all’intervento principale.
In base ai principi sanciti dall’articolo 12 del Decreto IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
- integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
- sono rese nei confronti del medesimo soggetto al quale viene resa l’operazione principale.
Applicare l’iva al 10% per lo smaltimento dei rifiuti delle ristrutturazioni: si o no?
Inevitabilmente l’esecuzione di un qualsiasi tipo di intervento edilizio darà luogo alla produzione di diverse tipologie di rifiuti che andranno poi smaltite correttamente. Abbiamo parlato della gestione dei rifiuti dei piccoli cantieri edili qua.
La domanda in merito alla possibilità di applicare l’iva al 10% per lo smaltimento dei rifiuti delle ristrutturazioni sorge spontanea tant’è che una Onlus (ALFA), ha posto ufficialmente il quesito all’Agenzia delle Entrate.
L’associazione, nell’ambito di un intervento di recupero edilizio specifico, chiedeva se fosse corretta l’applicazione dell’iva al 10% anche sugli interventi di bonifica amianto svolti e riconducibili al predetto intervento, così come le attività di raccolta e trasporto rifiuti prodotti all’interno del cantiere.
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n.11/2021 ha però risposto negativamente, argomentando come segue:
“…gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato articolo 12, quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio…si ritiene che non possa ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l’operazione principale di recupero edilizio…, nel caso di specie non sembra sussistere il predetto nesso di accessorietà poiché, in base agli elementi forniti dall’Istante, il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l’intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA…“
In conclusione…
In sostanza quindi si può dedurre, in base a quanto argomentato dal Fisco, che pur essendoci un nesso apparente tra l’attività di ripristino edilizio e quella di bonifica/smaltimento rifiuti, qualora detta attività non sia svolta dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di ristrutturazione non sia possibile applicare l’iva al 10% per lo smaltimento dei rifiuti delle ristrutturazioni, bensì la classica aliquota al 22%.
“…Ai servizi descritti dall’Associazione, quindi, non può applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, bensì quella ordinaria del 22 per cento.”