La gestione dei rifiuti dei piccoli cantieri edili è da sempre fonte di grande confusione, soprattutto per le imprese che svolgono questo tipo di attività: aziende che eseguono ristrutturazioni edili, imprese di pulizie e disinfestazioni oppure chi svolge piccoli interventi di manutenzione di apparecchiature o impianti elettrici.
La questione si fa complessa nel momento in cui si cerca di capire quali siano le corrette modalità di trasporto dei rifiuti prodotti, per non rischiare di commettere infrazioni spesso punibili penalmente.
Contenuti di questo articolo:
- La normativa di riferimento
- I chiarimenti da parte del Ministero
- Cosa si intende per “piccoli interventi edili” e “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito”?
- Il trasporto dal luogo di produzione reale al deposito/magazzino del soggetto che svolge l’attività deve avvenire con il formulario di identificazione rifiuti?
- In quest’ultimo caso è necessario il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
- In conclusione…
La normativa di riferimento
A complicare di più la gestione dei rifiuti dei piccoli cantieri edili, anche se inizialmente l’obiettivo era esattamente l’opposto, ci ha pensato il DL 116 del 3 settembre 2020 che introducendo il comma 19 all’art. 193 del dlgs. 152/06 specifica quanto segue:
“I rifiuti derivanti da attivita’ di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita’ di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unita’ locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita’. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove e’ svolta l’attivita’, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, e’ accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita’ dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.”
I chiarimenti da parte del Ministero
Quanto riportato sopra ha creato ulteriori dubbi agli operatori del settore tant’è che si è reso necessario l’utilizzo della circolare 51657 del 14 maggio 2021, pubblicata dal Ministero della Transizione Ecologica, per cercare di chiarire il più possibile alcuni punti, che vedremo insieme.
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Cosa si intende per “piccoli interventi edili” e “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito”?
La circolare non ci da nessun riferimento specifico ma si limita a dire che ogni caso andrà valutato a sé e dipenderà dalle disposizioni vigenti, dalle concrete circostanze che hanno portato alla produzione dei rifiuti e sulla base della loro tipologia.
Infatti, come riporta il testo, “un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto”
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Il trasporto dal luogo di produzione reale al deposito/magazzino del soggetto che svolge l’attività deve avvenire con il formulario di identificazione rifiuti?
La circolare specifica che solo in determinati casi è possibile sostituire il formulario di identificazione rifiuti con un normale documento di trasporto (DDT), per esempio nel caso in cui i quantitativi siano limitati a tal punto da non giustificare la gestione di un deposito temporaneo.
In ogni caso nel DDT devono essere riportati i dati che riguardano il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima del peso e luogo di destinazione.
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In quest’ultimo caso è necessario il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Sembra scontato ma per molti non lo è: in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste dall’articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006, ovvero iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
In conclusione…
In conclusione si può quindi affermare che la norma sulla gestione dei rifiuti dei piccoli cantieri edili lascia ancora troppo spazio alla libera interpretazione sia degli addetti ai lavori che degli organi di controllo.
Spesso, infatti, il produttore non ha ben chiaro quali siano i passaggi per identificare bene un rifiuto e di conseguenza appare difficile che riesca a stabilire, in base alle circostanze, se per esempio un rifiuto debba viaggiare accompagnato dal formulario oppure no, o se quel rifiuto abbia bisogno di un’etichettatura o di un imballaggio particolare.
Pertanto il consiglio rimane sempre lo stesso, ovvero quello di farsi seguire e consigliare sempre da un esperto in materia ambientale.
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